Cancellazione voli per guasti tecnici e responsabilità del vettore: un'importante novità in materia risarcitoria
07.04.2009
Cancellazione voli per guasti tecnici e responsabilità del vettore:
un'importante novità in materia risarcitoria

Un'eventualità tutt'altro che remota in cui possono incorrere i passeggeri di un volo aereo, soprattutto nei periodi festivi di maggior affollamento, è quella di essere riposizionati o, peggio, di essere lasciati a terra, quando l'aeromobile accusa il cd. “guasto tecnico”.
In tale ipotesi, è previsto l'obbligo per la compagnia aerea di imbarcare i propri clienti su di un proprio volo immediatamente successivo o, nel caso di impossibilità, su quello di altra compagnia che serve la medesima destinazione.
Così prescrive la Carta per i Diritti del Passeggero, la quale stabilisce anche che il vettore si faccia carico di tutti i costi connessi e conseguenti, come p.es. somministrazioni di pasti e soggiorni in albergo.
Tali misure, tuttavia, spesso non sono sufficienti a ristorare il disagio che i passeggeri subiscono e che può tradursi in infinite attese agli imbarchi (se non, nei casi estremi, in pernottamenti in aeroporto), in coincidenze mancate e quant'altro; le cronache dei giornali spesso riportano con dovizia di particolari tutti i racconti di chi è incorso in simili disavventure (vedasi, da ultimo, il caso dei passeggeri di un volo Eurofly Mombasa/Roma all'inizio di gennaio 2009).
Sempre nella Carta dei Diritti del Passeggero, tuttavia, in aggiunta a quanto sopra specificato, è previsto un ulteriore risarcimento del danno patito, in denaro, forfettariamente quantificato, e variabile a secondo della distanza intercorrente tra l'aeroporto di partenza e quello di arrivo.
Tale previsione contenuta negli artt. 5, n. 1, lett. c), e 7, n. 1, è rimasta in realtà spesso disapplicata, in quanto le Compagnia Aeree, per sottrarsi al pagamento, adducevano come pretesto l'impossibilità di prevedere il guasto stesso, in quanto circostanza eccezionale e, come tale, imprevedibile.
Queste, infatti, furbescamente si avvalevano di tale scappatoia in quanto, in presenza di tale situazione, era la stessa Carta ad esimerle da qualunque ulteriore richiesta risarcitoria.
Un'importante novità per gli utenti si è invece avuta con l'emissione della sentenza del 22 dicembre 2008 della Corte di Giustizia Europea, la quale ha testualmente stabilito che il guasto tecnico dell'aeromobile non può essere considerato tout court “circostanza eccezionale” che da sola escluda il diritto al risarcimento del danno derivante dal volo soppresso o variato.
Sinora, infatti, alle Compagnie bastava di asserire (e dimostrare) di aver effettuato la corretta manutenzione per essere dichiarate esentate.
In base alla suddetta decisione ciò non è più possibile, in quanto si statuisce espressamente che una manutenzione, effettuata anche in maniera scrupolosa, non rende “eccezionale” un evento (il guasto) che si può verificare e che fa sorgere nel passeggero il diritto al risarcimento stabilito dalla Carta.
Rimangono “eccezionali” altri eventi che ben possono fregiarsi di tale caratteristica, e cioè gli improvvisi eventi meteorologici, gli scioperi, in cui gli stessi vettori non hanno alcun potere di intervento.
Come rimane “eccezionale”, sempre secondo la citata sentenza, il guasto tecnico che sia dipeso da un difetto di fabbricazione dell'aeromobile e di cui il personale tecnico della compagnia non fosse a conoscenza.
In questo caso, però, sarà a carico della compagnia l'onere della relativa prova.
Ed è proprio sotto questo aspetto che si sostanzia l'importanza della novità per il consumatore, in quanto alleggerisce notevolmente la posizione in un ipotetico giudizio, di fatto sancendo come normale la prevedibilità dell'evento e addossando alla parte più forte (il vettore aereo) la dimostrazione dell'eccezionalità dello stesso guasto che ha impedito all'aereo di decollare.
La sentenza non è stata ancora recepita nel nostro ordinamento.
Riteniamo, tuttavia, che potrà essere utilmente richiamata nelle sedi giudiziarie per l'importanza indiscussa della sua portata.
Avv. Luigi Carere
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