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Le FAQ

 


Trasporti


Si può chiedere il rimborso per un biglietto ferroviario non utilizzato e in quali ipotesi?

È possibile chiedere il rimborso al verificarsi di determinate situazioni quali ad es.:

  • in caso di rinuncia del viaggiatore: in tal caso il rimborso va richiesto entro trenta minuti dalla convalida presso la biglietteria con una trattenuta del 20% altrimenti è possibile ricevere un bonus di pari importo da utilizzare entro sei mesi. Si prevede un bonus del 50% per eurostar che oltrepassano l’arrivo di 25 minuti; del 30% per intercity o eurocity che oltrepassano l’arrivo di 30 minuti; invece non è previsto nessun bonus per regionali e interregionali e quando il costo del biglietto è pari o inferiore a 8,00 euro.
  • se il treno è soppresso o la partenza porta un ora di ritardo;
  • se un’ Autorità pubblica vieta la partenza;
  • se non c’è posto nella classe prevista dal biglietto;
  • in caso di ritardo di consegna del biglietto acquistato on line.


Esistono riduzioni di biglietto per i ragazzi?

Si, i bambini di età inferiore ai 4 anni viaggiano gratuitamente ma non hanno diritto al posto a sedere; i ragazzi che non hanno compiuto 12 anni possono invece occupare un posto, viaggiando con una riduzione del 50% e del 30% per i servizi in VL e CC.


Banche


Sono un cliente di Intesa San Paolo e volevo sapere se in caso di disservizi potevo usufruire della procedura di conciliazione e cosa devo fare?

Il 26 luglio 2006 il Movimento Difesa del Cittadino insieme ad altre associazioni di consumatori ha firmato un accordo per la sottoscrizione della nuova procedura di conciliazione che consente ai clienti della banca di poter risolvere extragiudizialmente controversie bancarie evitando così i tempi lunghi e costosi della procedura ordinaria. Si accede alla procedura di conciliazione gratuitamente e presentando prima un reclamo al quale non ha fatto seguito risposta o non è stata soddisfacente; i tempi previsti di risoluzione sono di 60 giorni e le domande verranno valutate singolarmente in base ad una scala di priorità da una commissione di conciliazione rappresentata da un lato da un rappresentante delle associazioni di consumatori e dall’altro da un rappresentante della banca.

E’ vero che vi sono delle novità riguardanti il codice IBAN?

Il codice IBAN (International Bank Account Number) è definito a livello internazionale e consiste in due lettere rappresentanti la Nazione (IT per l’Italia), due cifre di controllo e il codice BBAN nazionale. Per L’Italia il codice IBAN è lungo 27 caratteri, è dedotto dal numero di conto corrente interno della banca e identifica un conto corrente a livello mondiale. La novità è che dal 1° gennaio 2008, il codice IBAN sarà utilizzato anche per i pagamenti eseguiti in Italia, al posto delle tradizionali coordinate bancarie quali l’ABI e CAB e numero di conto corrente. Il cambiamento è legato all’istituzione della Single euro payments area (SEPA) ossia un’area geografica che comprende i paesi della zona euro più Svizzera, Islanda, Danimarca e Gran Bretagna dove si può utilizzare la moneta unica europea per i pagamenti elettronici.

La finanziaria presso cui mi sono rivolto per la richiesta di un finanziamento mi vuole costringere alla sottoscrizione di una polizza vita sottostante il prestito; possono farlo?

Solitamente le finanziarie o le banche a cui ci si rivolge per la richiesta di un prestito propongono arbitrariamente al consumatore la sottoscrizione di una polizza vita poiché rientra nelle logiche commerciali dell’azienda ed inoltre è considerata una ulteriore forma di garanzia a tutela del credito nel caso per esempio di invalidità permanente o morte del contraente.
I prodotti assicurativi correlati agli strumenti creditizi pur rappresentando un onere suppletivo, possono offrire tuttavia al consumatore maggiore tranquillità e serenità nell’accesso al credito, atteso che lo stesso ne abbia valutato positivamente le opportunità, compreso i costi, le caratteristiche tecniche e la copertura dei rischi; a volte però gli istituti di credito omettono il fatto che il contraente possa decidere autonomamente se sottoscrivere la polizza offerta dalla stessa banca o in alternativa optare per un’assicurazione presso un’altra compagnia che potrebbe offrire lo stesso prodotto con un premio più basso e a condizioni economiche più vantaggiose di quelle proposte dall’istituto finanziante. Le banche e le finanziarie non possono imporre la sottoscrizione di una polizza sottostante il finanziamento tuttavia riescono sempre a dissuadere il consumatore perchè l’erogazione del credito è a discrezione dell’Istituto.
La sottoscrizione di una polizza vita per la cessione del v dello stipendio è invece obbligatoria.
Il D.P.R. 180/50 che disciplina l’erogazione dei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, prevede l’obbligatorietà della copertura assicurativa a tutela dell’intermediario finanziario.

Ho richiesto un prestito in banca ma mi è stato negato, quanto tempo permane il diniego dell’istituto sulle banche dati?

Quando un utente inoltra una richiesta di finanziamento, banche e finanziarie sono tenute a comunicarlo al SIC (sistema d'informazione creditizia) per evitare che lo stesso cliente possa richiedere più prestiti contemporaneamente e per verificare l’affidabilità creditizia e il suo livello di indebitamento . i dati relativi alle richieste di finanziamento, possono essere conservati per un massimo di 6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda; nel caso in cui la richiesta non sia stata accolta (rifiuto) o vi abbia rinunciato, i dati possono essere conservati per un massimo di 30 giorni.

Ho acquistato un televisore con un prestito personale finalizzato. Ho cominciato a pagare il prestito ma il rivenditore non mi ha mai consegnato il televisore perché è fallito,cosa posso fare?

Nel prestito finalizzato i soggetti coinvolti nell’operazione sono tre: acquirente, rivenditore e finanziatore.
Le leggi italiane hanno recepito la direttiva comunitaria in materia di credito al consumo (direttiva CE n.87/102 - decreto legislativo 141/2010) subordinando il diritto del consumatore (acquirente) di agire direttamente contro il finanziatore alla condizione che tra quest’ultimo e il rivenditore vi fosse un regime di esclusiva nel finanziamento ai clienti.
Tuttavia all’atto pratico i casi in cui c’è esclusività tra finanziatore e rivenditore sono pochissimi proprio perché i primi vogliono evitare azioni dirette da parte dei consumatori.
La corte di giustizia CE, interpellata a riguardo dei casi in cui il rivenditore per qualsiasi motivo ( tra cui anche il fallimento ) non fornisce il bene al consumatore, ha concluso che, l’acquirente, in quanto parte debole nel rapporto tra rivenditore e finanziaria,può interrompere il pagamento delle rate del finanziamento e chiedere al finanziatore la restituzione delle somme già versate, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di esclusiva tra rivenditore e finanziaria.
All’atto pratico quindi ,onde evitare ingiunzioni di pagamento e azioni legali da parte della finanziaria, il consumatore è tenuto a mandare al rivenditore tramite raccomandata a/r una lettera di diffida ad adempiere con la quale gli si chiede di effettuare la consegna entro un congruo termine.
Se il venditore continua a non consegnare il bene o è impossibilitato a farlo, bisogna inviare una seconda lettera di costituzione in mora del debitore da cui derivano una serie di effetti favorevoli per il creditore tra cui decorrenza degli interessi legali, interruzione della prescrizione, ecc.
Entrambe le lettere vanno inviate anche alla finanziaria per conoscenza in modo tale da tentare di raggiungere un accordo con questa, ad esempio chiedendo la sospensione del pagamento delle rate in attesa che il problema si risolva. In caso contrario è opportuno inviare alla società finanziaria una lettera per la risoluzione del contratto per inadempimento da parte del fornitore.
Soltanto quando tutti questi tentativi saranno risultati vani, si può agire direttamente contro la finanziaria per ottenere l’annullamento del contratto di finanziamento e la restituzione delle somme già versate.

La finanziaria mi ha inviato un avviso in cui mi informa che in seguito alle variazioni dei mercati mi aumentano il tasso del prestito di un 1%; possono farlo?

Al fine di garantire una piena trasparenza , il consumatore deve necessariamente ricevere informazioni sul tasso d’interesse applicato al proprio prestito personale , sia nella fase precontrattuale sia nel momento in cui conclude il contratto di credito.
Durante il rapporto contrattuale il consumatore, per legge, deve essere informato di qualsiasi cambiamento riguardante il tasso d’interesse variabile e delle modifiche che questo potrebbe apportare nei pagamenti.
In linea generale il creditore (finanziaria) ha il diritto di modificare il tasso debitore solo se ha un motivo valido per farlo.
La comunicazione con cui la finanziaria informa il debitore sulla modifica del tasso , deve avvenire in forma scritta su supporto cartaceo o altro supporto durevole, prima dell’entrata in vigore della modifica stessa. L’informazione comprende l’importo dei pagamenti dall’entrata in vigore del nuovo tasso debitore e se il numero e la frequenza dei pagamenti sono modificati.
Inoltre se tale modifica è dovuta a una modifica di un tasso di riferimento ,la variazione di quest’ultimo deve essere reso pubblico con mezzi appropriati con un informativa disponibile anche nei locali stessi del creditore.

La mia banca non mi concede più credito perché risultano a mio nome sulle banche dati due rate impagate di un prestito che non ho mai contratto; cosa posso fare?

Il consumatore in qualsiasi momento ha il diritto di sapere quali siano i propri dati registrati nel Sistema di Informazioni Creditizie (SIC). Qualora si riscontrasse un errore nelle informazioni trasferite dalla banca o società finanziaria alla banca dati, il consumatore ha la facoltà di inoltrare un reclamo in forma semplice e di chiedere una modifica, aggiornamento, integrazione o eventualmente cancellazione se tali dati sono stati trattati illegittimamente e, in casi limite, revocare il proprio consenso al trattamento dei dati personali.
La relativa richiesta può essere inoltrata direttamente al SIC o all’istituto finanziario che aveva inviato la segnalazione non corretta. Tuttavia il SIC non può autonomamente modificare o cancellare i dati del soggetto ma è tenuto a effettuare preventivamente delle verifiche con la banca o istituto finanziario che li ha trasmessi e fornire un riscontro entro 15 giorni o al massimo 30 se la verifica risultasse particolarmente complessa. Per accelerare la rettifica il consumatore può rivolgersi direttamente alla banca o istituto finanziario che potrà a sua volta trasmettere la rettifica o l’aggiornamento tempestivamente al SIC .
Si può anche revocare il consenso al trattamento dei propri dati personali, che dovranno essere cancellati dal SIC entro 90 giorni dalla richiesta; vale la pena però ricordare che per legge il consenso al trattamento dei dati personali riguarda solo i dati cosiddetti positivi ossia quelle informazioni che indicano il consumatore come un puntuale pagatore (finanziamenti accodati o estinti). Quindi non sono soggette a revoca del consenso le informazioni creditizie negative quali ad esempio segnalazioni sui ritardi dei pagamenti, morosità, ecc. sia le informazioni relative a richieste di finanziamento.
Se dopo il reclamo la cancellazione o la modifica dei dati non avvenisse ci si può rivolgere in ultima ipotesi al Garante o al Tribunale.

Poste


Sono cliente poste italiane, è possibile pagare il bollo auto on line?
Si, con Bollettino è possibile pagare comodamente dal proprio computer calcolando l’importo tramite ilo sito dell’Agenzia delle Entrate inserendo la targa del veicolo. Da oggi comunque si possono effettuare anche altri pagamenti on line quali il Canone TV e le multe della polizia stradale.

Ho sentito parlare di una procedura di conciliazione per i disservizi postali, in cosa consiste?

Poste Italiane e 16 associazioni di consumatori tra cui il Movimento Difesa del Cittadino hanno definito la procedura di conciliazione. La domanda può essere presentata senza alcun onere tramite associazione di consumatori o presso l’ufficio postale previo inoltro del reclamo a cui non ha fatto seguito una risposta soddisfacente. Si ricorre alla conciliazione per tutte le ipotesi di ritardi, perdite, danneggiamenti totali o parziali in cui emerge l’accertamento di un danno economico diretto derivante da disservizio postale. La procedura è valida per le controversie fino ad un massimo di 500,00 euro.


Assicurazioni


Cosa si intende per indennizzo diretto e quali sono le novità rispetto al passato?

È una nuova procedura prevista dal Codice delle assicurazioni private, finalizzata ad ottenere più rapidamente e facilmente il risarcimento per il danno prodotto dai sinistri stradali. L’automobilista può infatti richiedere il risarcimento direttamente alla propria Compagnia di assicurazioni, anziché rivolgersi a quella che assicura il veicolo che abbia provocato il danno (come accadeva con la precedente disciplina).

Come si attiva la richiesta di risarcimento con l’indennizzo diretto?

Dopo l’incidente il danneggiato deve formulare la richiesta di indennizzo alla propria Compagnia con una raccomandata a.r., un fax o un telegramma, oppure può consegnarla a mano a patto che si faccia siglare la copia da un addetto per ricevuta.
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