ROBIN HOOD TAX, TAR Lombardia riconosce i poteri di vigilanza dell’Autorità per l’energia. Soddisfatto il MDC: “Con adeguati controlli, la tassa non ricadrà sul consumatore finale”

16.10.2009 


CARBURANTI. ROBIN HOOD TAX, TAR Lombardia riconosce i poteri di vigilanza dell’Autorità per l’energia. Soddisfatto il Movimento Difesa del Cittadino (MDC): “Con adeguati controlli, la tassa non ricadrà sul consumatore finale”


benzina Il TAR Lombardia è tornato a pronunciarsi, sostanzialmente respingendoli, sui ricorsi promossi dalle società petrolifere contro i provvedimenti adottati dall’Autorità per l’Energia elettrica ed il gas (l’AEEG) chiamata a vigilare sulla Robin Hood Tax *, che si propone di destinare a vantaggio dell’intera collettività parte di quei profitti conseguiti dalle imprese che hanno beneficiato della congiuntura internazionale dei prezzi petroliferi.

“La conferma dei provvedimenti dell’Autorità per l’energia da parte del TAR Lombardia è un importante successo per i consumatori – dichiara Antonio Longo, Presidente del Movimento Difesa del Cittadino che, insieme a Federconsumatori e Adiconsum, ha affiancato l’Autorità per difenderne i poteri di vigilanza a tutela dei cconsumatori.

"In carenza di un’adeguata attività di controllo, infatti, - spiega Longo - la Robin Hood Tax si trasformerebbe da imposta a carico delle imprese a "tassa alla pompa" che finirebbe per gravare unicamente sul consumatore finale il quale potrebbe addirittura essere sottoposto a una triplice "batosta" subendo la traslazione a catena dei petrolieri/estrattori, dei raffinatori e dei distributori".

Sostanzialmente, i petrolieri sostenevano che l’Autorità fosse carente dei necessari poteri istruttori e ispettivi e che non potesse, quindi, richiedere agli operatori di settore di fornire spiegazioni, al variare di alcuni indicatori ritenuti sospetti. Il TAR Lombardia ha, invece, riconosciuto all’AEEG i predetti poteri ed ha affermato che è del tutto ragionevole prevedere che spetti agli operatori fornire le motivazioni delle variazioni degli indici ritenuti significativi dall’Autorità, onde escludere che si stia verificando la traslazione dell’addizionale I.R.E.S. vietata dal D.L. n. 112/2008 (provvedimento sulla Robin Hood Tax).

* L’articolo 81 del D.L. n. 112/2008 prevede l’applicazione di una addizionale di 5,5 punti percentuali (Robin Hood Tax) sull’aliquota dell’imposta sul reddito delle società per i soggetti operanti nel settore petrolifero che abbiano conseguito, nel periodo di imposta precedente, un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro.
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