Inquinamento acustico. Articolo di MDC Genova per Informaconsumatori
01.10.2009
ESTATE CALDA ESTENUANTE e RUMOROSA
Ora si possono chiudere le finestre almeno di notte!
Finalmente questa calda estate è finita, il sole tramonta prima, le temperature si sono abbassate e sono arrivate le salutari piogge dopo gli incendi che hanno devastato terreni agricoli, boschi e giardini circondando pericolosamente città e paesi. Gli abitanti di grandi città e di località turistiche cominciano a godere di maggiore tranquillità perché possono difendersi un po’ da alcuni rumori chiudendo le finestre, almeno di notte.
Il rumore,
l’inquinamento acustico, sta diventando una vera e propria piaga ed emergenza per la salute fisica e psichica degli abitanti di grandi e piccole città. Il rumore ormai aggredisce i cittadini in ogni ora delle 24 ore del giorno ed è la fonte documentata di stress, disturbi del sonno e malesseri fino a patologie cardiache. Ognuno di noi ha chiara la fonte di rumore che lo disturba maggiormente, ed è drammatico mettersi a fare
l’elenco delle possibili fonti di rumore: insediamenti produttivi ed imprese di ogni tipo, traffico veicolare di moto auto e camion in strade ed autostrade, sorgenti affini al rumore stradale e infrastrutture di trasporto (parcheggi, distributori di carburante, raccolta rifiuti, allarme antifurto, traffico ferroviario, traffico di aeroporti e porti), rumori da edifici, discoteche e pubblici esercizi con impianti rumorosi anche con “dehors”, impianti sportivi e ricreativi, attività temporanee delle imprese, campane, rumore da animali, attività venatoria, ecc…
In Italia da alcuni anni vi sono
leggi specifiche, ma sconosciute ai più e non applicate dalle stesse autorità che dovrebbero garantire almeno la quiete pubblica di notte.
Spesso neppure si tiene conto della presenza di “
siti sensibili”, quali scuole, asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici che dovrebbero essere in un clima acustico adeguato, cioè in zona 1 riconosciuta dalla legge in cui i decibel (misurazione del rumore) devono essere molto bassi : di giorno non superare 45 decibel dalle ore 6 alle ore 22; di notte 35 decibel dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo (DPCM - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/1997 - "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" in applicazione della Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995).
Questa norma non è rispettata per le costruzioni esistenti, figurarsi sul nuovo! Addirittura si fanno proposte di costruire ospedali in zone altamente inquinate dal punto di vista del rumore, oltre che di fumi e polveri. E’ il caso del ventilato ospedale a villa Bombrini a Genova Cornigliano (zona acustica 4) che si trova al crocevia di autostrade, strade e ferrovie. Senza contare l’impianto per la zingatura dell’ex acciaieria ILVA a pochi metri di distanza dall’abitato. Questa industria è in zona acustica 6 (area esclusivamente industriale). Nella zona 6 l’impresa ha la possibilità di emettere fino a 65 decibel giorno e notte. Ma per quel territorio si prevede uno sforamento fino a 70 decibel come valore massimo di rumore immesso nell’ambiente esterno dall’insieme di tutte le sorgenti di rumore (quali altre imprese produttive o di servizi, strade, autostrade, ferrovie, ecc…). Vero e proprio scandalo con pericolo per la vivibilità e la salute degli abitanti attuali e futuri di Cornigliano.
Nella
realizzazione di nuove costruzioni residenziali è auspicabile prevedere zone lontane da sorgenti di rumore fisse o mobili quali aeroporti, strade rumorose ed autostrade, ferrovie, imprese produttive rumorose, pubblici esercizi con impianti rumorosi, discoteche, impianti sportivi e ricreativi, ecc... E vi sono anche i grandi porti come Genova, Napoli, Palermo, ecc…, con la presenza di grandi navi che emettono fumi e rumori in continuazione. Da notare che non è mai stato emanato un D.P.R. sulla “Rumorosità dei Porti”.
Questa previsione di clima acustico dovrebbe permettere di intervenire anche per le abitazioni già costruite (oltre che per le nuove) per ridurre l’impatto acustico. In pratica per le zone prevalentemente residenziali la legge prevede le zone 2 , 3 e 4 con decibel da 50 a 60 di giorno e da 40 a 50 decibel di notte. Naturalmente meglio se al di sotto delle soglie indicate !
La zona 5 è un’area prevalentemente industriale ed è consentito emettere fino 65 decibel di giorno, ma di notte fino 55 decibel. 55 sono tanti, ma sempre meno di 65 !
Purtroppo l’esperienza di ciascuno di noi ci pone nella disperata condizione di dover subire e non riuscire a poter godere di tranquillità di giorno e di sicuro riposo di notte. Le leggi ci sono, ma non vengono sempre rispettate sia da parte dei cittadini sia da parte di chi è preposto all’osservanza ed al controllo.
Chi deve intervenire, controllare e sanzionare con eventuali multe od altre forme “sanzionatorie” sia amministrative che penali ?
Ai sensi dell'art. 14, 1° e 2° comma della L. 447/95, nonché, in base all'art. 15, 1° comma della L.R. 13/01,
le attività di controllo e vigilanza in materia di inquinamento acustico sono svolte dalle province e dai comuni. In particolare, alla provincia sono affidate le funzioni di controllo e vigilanza qualora le problematiche di inquinamento acustico riguardino ambiti territoriali ricadenti sul territorio di più comuni compresi nella circoscrizione provinciale; ciò può, per esempio, verificarsi quando la sorgente sonora potenzialmente disturbante e il sito ricettore del rumore sono ubicati in due diversi comuni confinanti. Quando, invece, il presunto inquinamento acustico riguarda siti collocati all'interno del territorio di un unico comune, le funzioni amministrative relative al controllo restano di esclusiva competenza della stessa municipalità. Sia il comune che la provincia possono avvalersi del supporto ARPA essenzialmente per la gestione tecnica della problematica, pur restando in capo ad essi la responsabilità del procedimento amministrativo. A tale proposito, ai sensi dell'art. 15, 2° comma della L.R. 13/01, comune e provincia effettuano precise e dettagliate richieste all'ARPA, privilegiando segnalazioni, esposti e lamentele dei cittadini. Dunque, in base al combinato disposto art.. 14, 1° e 2° comma della L. 447/95 e art. 15 della L.R. 13/01, gli Enti competenti, anche di propria iniziativa, possono utilizzare le strutture ARPA al fine di accertare l'eventuale superamento dei limiti di rumore e quindi la violazione delle relative norme. Nella loro programmazione, comune e provincia devono privilegiare le richieste presentate dai cittadini. Infatti il Legislatore, nel formulare la più recente normativa, ha ritenuto che il rumore provocato dalle attività organizzate sul territorio (sorgenti sonori fisse) e quello derivato dal transito in zona urbanizzata dei veicoli con silenziatori inefficienti o alterati (sorgenti sonore mobili) costituiscano “inquinamento acustico” che compromette la legittima fruizione degli ambienti abitativi; per conseguenza ne ha attribuito la repressione ed il controllo alla Polizia Municipale ritenendo che nessuno, meglio del Vigile Urbano, possa controllare le diverse realtà locali ed abbia, quindi,
la possibilità di intervenire in ogni circostanza nella maniera più appropriata.
- In generale, l’inquinamento acustico può essere contenuto entro i limiti di Legge soltanto se avranno temine le omissioni di Atti di Ufficio da parte dei pubblici poteri, soprattutto Regioni, Comuni e Comandi dei Vigili Urbani.
- Infatti, in applicazione della Legge 447 i Comuni devono emanare il provvedimento di Zonizzazione acustica dei loro territori Con la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie, la regolamentazione dello svolgimento di attività temporanee e manifestazioni, l'adeguamento dei regolamenti locali con norme per il contenimento dell'inquinamento acustico e l'adozione dei piani di risanamento acustico. Inoltre, i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenuti a presentare una relazione biennale sullo stato acustico del comune. Ma sarebbe bene che tutti i sindaci dei comuni, anche quelli piccoli, sentano il dovere di rivolgersi ai cittadini e far conoscere quanto si fa per ridurre o annullare il disagio che potrebbe portare a gravi patologie della salute dei cittadini evitando di avere dei cittadini di serie A e di serie B. In Liguria, ad esempio, solo gli abitanti di Genova, di La Spezia, di Savona e di Sanremo riceverebbero l’informativa perché solo queste città superano i 50.000 abitanti ! Comunque, basta provare ad abitare in campagna vicino a una strada statale o in rumorosi paesi vacanzieri !
La Liguria conosce bene questo problema sia per “avere in casa”
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autostrade e treni, sia per le discoteche aperte durante l’estate spesso fino al mattino. Senza parlare dei motorini, delle moto e di tutti i veicoli a silenziatore alterato !
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le Regioni hanno l’obbligo di stabilire le procedure di attuazione (comprese le ammende) idonee a contrastare il superamento dei livelli tollerabili, visto anche l’art.2 del D.P.C.M. del 14/11/1997 al punto 4;
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le Polizie Municipali (Sez. Ambientali) hanno il compito di rilevare i livelli provocati dal traffico veicolare secondo il D.M. Ambiente del 16/03/1998; i Vigili Urbani “normali” (Sez. Territoriali) hanno l’obbligo di controllare con i fonometri le emissioni dei veicoli “smarmittati”, soprattutto motorini, motocicli, motocarri, confrontandoli con i dati di omologazione stampati sui libretti di circolazione.
In proposito si ricordano le principali omissioni :
a) – mancato adeguamento del Regolamento di Igiene e Sanità o di Polizia Municipale, previsto dalla Legge 447/95 al p.2 dell’art.6;
b) - mancata attuazione della procedura di controllo e “rilevazione delle emissioni prodotte dai veicoli” prevista dall’art. 6 Legge 447/95 (p.1, lettera f), in applicazione del Codice della Strada (D.Leg.vo 285/92);
- mancata applicazione dell’art. 9, D.P.R. 142/04 (Disciplina delle emissioni sonore prodotte dalle infrastrutture stradali) e contemporanea mancata applicazione del Codice della Strada al p.5 dell’art.80 “Revisioni” ove è prevista la possibilità di sottoporre a controllo veicoli presso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione.
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Ed ecco cosa possono e devono fare i cittadini : scrivere al Sindaco (oppure al Presidente della Provincia in caso di inquinamento che investa più comuni) indicando la tipologia dell’insediamento esposto al rumore (abitazione singola, condominio, scuola, ospedale, ecc…), la distanza dall’origine del rumore, ed il proprio indirizzo. Naturalmente deve aggiungere tutta una serie di informazioni sulla sorgente del rumore : dove si trova, quale attività svolge (industriale, artigianale, ricreativa, commerciale, ecc…), quali strumenti usa (macchine, impianto industriale, transito automezzi, attività musicale, ecc…), distanza dell’insediamento disturbato dalla fonte di rumore, ore diurne e ore notturne, durata del disturbo. Inoltre dichiarare se l’esponente ha interpellato ASL, ARPA, Provincia, Comune, Polizia Locale.
Vittorio Bigliazzi - Movimento Difesa del Cittadino MDC Liguria
Gian Paolo Bellone - Ufficio Vertenze MDC e Legambiente Liguria
Informaconsumatori ottobre
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