Acqua, canone di depurazione. Chiedi il rimborso!
06.11.2008
ACQUA. CANONE DEPURAZIONE
CHIEDI IL RIMBORSO!
MDC lancia la Campagna Giusto Canone per chiedere la restituzione delle somme ingiustamente versate ai comuni senza depuratore

Se nel proprio comune di residenza il
depuratore dell’acqua fognaria non funziona, il Comune, l'Ato o la azienda concessionaria dell'acquedotto sono tenuti a rimborsare la tariffa di depurazione nella bollette dell'acqua dal 2 ottobre 2000.
Compila il
modulo per chiedere il rimborso e invialo via fax al numero 06/4820227 oppure
rivolgiti a una delle nostre sedi. /
leggi
COSA DICE LA LEGGE
La Corte Costituzionale con la
Sentenza n. 335 del 08.10.08 (in G.Uff. del 15.10.08) ha dichiarato:
1) L'illegittimità costituzionale dell'
art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale) nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».
2) L'illegittimità costituzionale dell'
art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».
LA LEGGE N. 13/09 CONFERMA...
Altra conferma del diritto degli utenti di vedersi restituire gli importi per la depurazione versati e non dovuti dal 02.10.2000, arriva dalla
recente legge n. 13/09 (G.Uff. 49 del 28.02.09 in vigore dal 1° Marzo 2009) che è intervenuta in materia.
All’art. 8 sexies prevede che:
1) i gestori del servizio idrico integrato provvedano anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla
restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione;
2) dall'importo da restituire vadano
dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate;
3)
l'importo da restituire sia individuato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito. (1° luglio 2009).
Ancora la legge prevede che:
4) Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (1° Maggio 2009), su proposta del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisca con propri decreti
i criteri e i parametri per l'attuazione.
Nonostante il decorso del termine del 1° Maggio 2009 né il Comitato né il Ministero dell’Ambiente hanno dato seguito alla predetta legge. In mancanza gli stessi Ato non potranno effettuare la quantificazione delle somme dovute entro i 120 giorni previsti ovvero entro il 1° Luglio 2009.
Nel frattempo con
Risoluzione n. 98/E del 07.04.09 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l’istanza da inoltrare al Comune (non alla Ato o alla società) deve essere corredata di
marca da bollo di € 14,62.
Pertanto, in attesa dei provvedimenti del Co.vi.ri e del Ministero dell’Ambiente (destinati alla sola quantificazione),
gli utenti conservano il pieno diritto a vedersi restituire gli importi per la depurazione versati e non dovuti dal 02.10.2000, essendo la prescrizione decennale (come chiarito in numerosi decisioni della Corte dei Conti e possono pertanto
continuare a inoltrare le istanze attraverso il modulo predisposto con la sola avvertenza che la copia per il comune dovrà essere
munita di marca da bollo.